Art. 103 Codice Civile

Contenuto dell'opposizione al matrimonio - Art. 103

L'articolo 103 del Codice Civile stabilisce i requisiti formali dell'atto di opposizione al matrimonio, inclusi legittimazione, cause ed elezione di domicilio.

Testo ufficiale Art. 103 Codice Civile — Italia

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo precisa quali elementi fondamentali devono essere indicati all'interno di un atto di opposizione al matrimonio per renderlo valido formalmente.

Chi presenta l'opposizione deve specificare la propria qualifica o parentela che gli attribuisce il diritto legale di opporsi, indicare i motivi di fatto o di diritto della contestazione ed eleggere domicilio nel comune dove si trova il tribunale competente per il territorio in cui si celebra il matrimonio.

Quando si applica

  • Un genitore presenta atto di opposizione al matrimonio del figlio allegando la propria qualifica e le motivazioni di divieto
  • Un parente legittimato redige il documento indicando le cause e stabilendo la propria elezione di domicilio nel comune del tribunale competente
  • Il pubblico ministero formalizza l'opposizione al matrimonio specificando le ragioni ostative previste dalla legge

Cosa questo articolo non dice

  • L'elenco dei soggetti che hanno il diritto di fare opposizione, regolato dall'articolo 102
  • Gli effetti della presentazione dell'opposizione sulla celebrazione, disciplinati dall'articolo 104
  • La decisione del tribunale sul merito delle cause di opposizione

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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