Matrimonio per procura: regole e limiti Art. 111
L'articolo 111 regola il matrimonio per procura per militari in guerra o residenti all'estero con gravi motivi. La procura dura centottanta giorni.
Celebrazione per procura. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il matrimonio per procura consente di sposarsi anche quando uno dei due sposi non e presente fisicamente davanti all'ufficiale dello stato civile. Questa modalita non e a libera scelta della coppia: e ammessa soltanto per i militari e le persone al seguito delle forze armate in tempo di guerra, oppure quando uno sposo risiede all'estero e il tribunale riconosce la presenza di gravi motivi.
Per procedere, la procura deve essere stipulata con atto pubblico e deve indicare tassativamente l'identita della persona da sposare. L'atto di procura non e indeterminato nel tempo: perde validita se il matrimonio non viene celebrato entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio.
Nel caso in cui la procura venga revocata prima delle nozze ma l'altro sposo non ne sia a conoscenza al momento della celebrazione, la successiva coabitazione tra i coniugi, anche se soltanto temporanea, annulla gli effetti della revoca e salda la validita del matrimonio.
Quando si applica
- Un cittadino residente all'estero che ha gravi motivi stabiliti dal tribunale e intende sposare una persona residente in Italia senza rientrare prima delle nozze
- Un militare in servizio al seguito delle forze armate in tempo di guerra che vuole contrarre matrimonio in Italia tramite rappresentante
- La verifica del termine limite di centottanta giorni tra il rilascio della procura e il giorno della celebrazione del matrimonio
- La valutazione della validita delle nozze quando la procura era stata revocata all'insaputa dell'altro coniuge, ma i due hanno poi coabitato insieme
Cosa questo articolo non dice
- La celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale per chi e impedito da infermita o altri ostacoli fisici, regolata dall'Art. 110
- Il matrimonio di sposi residenti entrambi in Italia che preferiscono non recarsi di persona nel comune di celebrazione
- La delega generica a un terzo per scegliere o individuare lo sposo al momento della celebrazione
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