Art. 1174 Codice Civile

Carattere patrimoniale della prestazione - Art. 1174

La prestazione oggetto dell'obbligazione deve avere un valore economico e soddisfare un interesse del creditore, anche non patrimoniale. Art. 1174.

Testo ufficiale Art. 1174 Codice Civile — Italia

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Perché un'obbligazione sia valida, la prestazione (cioè ciò che il debitore deve fare, dare o non fare) deve poter essere valutata in denaro. Inoltre, la prestazione deve rispondere a un interesse del creditore, che può essere anche di natura non patrimoniale, come un interesse affettivo, morale o personale.

Questo articolo distingue tra il carattere patrimoniale della prestazione e l'interesse del creditore. La prestazione ha sempre un valore economico, ma l'interesse che soddisfa può essere non economico. Ad esempio, la consegna di un oggetto di valore affettivo ha un prezzo di mercato, ma l'interesse del creditore è sentimentale.

Quando si applica

  • Un amico promette di venderti un quadro di famiglia a un prezzo simbolico: la prestazione (consegna del quadro) ha valore economico, ma il tuo interesse è affettivo.
  • Un avvocato fornisce una consulenza legale gratuita a un ente di beneficenza: la prestazione ha un valore di mercato, ma l'interesse dell'ente è di ottenere assistenza senza fini di lucro.
  • Un musicista suona a un matrimonio per un compenso ridotto: la prestazione ha un valore economico, ma l'interesse degli sposi è personale e legato ai ricordi.

Cosa questo articolo non dice

  • Una prestazione che non ha alcun valore economico, come un semplice favore tra amici (es. regalare un sorriso), non è un'obbligazione giuridica.
  • Un interesse puramente patrimoniale del creditore senza che la prestazione sia economicamente valutabile (es. promettere di tenere un segreto) non è sufficiente.
  • L'art. 1174 non riguarda la validità del contratto, ma i requisiti della prestazione oggetto dell'obbligazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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