Scelta della garanzia quando non specificata - Art. 1179
Se il modo e la forma della garanzia non sono determinati, l'obbligato può scegliere tra garanzia reale, personale o altra sufficiente cautela (art. 1179 c.c.).
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1179 del Codice Civile si applica quando una persona è obbligata a dare una garanzia, ma il contratto o la legge non ne specificano il modo e la forma. In questo caso, chi deve prestare la garanzia può scegliere liberamente tra una garanzia reale (come un pegno o un'ipoteca), una garanzia personale (come la fideiussione) oppure un'altra cautela sufficiente, purché idonea a proteggere il creditore.
La scelta deve essere tale da offrire una protezione adeguata: la garanzia deve essere "idonea" e "sufficiente" rispetto al credito garantito. Se le parti hanno già concordato un tipo specifico di garanzia, questa norma non si applica e prevale l'accordo.
La disposizione è una regola suppletiva: interviene solo quando manca una determinazione precisa. Non dice nulla sull'importo della garanzia né su come si esegue, ma solo sulla forma della prestazione.
Quando si applica
- In un contratto di compravendita, il venditore si impegna a garantire il bene da vizi, ma il contratto non specifica se la garanzia è reale o personale.
- Un locatore chiede una garanzia per l'affitto, ma non indica se vuole un deposito cauzionale, una fideiussione o un'ipoteca.
- In un finanziamento, il mutuante richiede una garanzia senza precisare il tipo; il mutuatario può offrire un pegno o una fideiussione.
- Un giudice ordina di prestare garanzia per un credito, senza specificare la forma, e la parte obbligata sceglie una cauzione in denaro.
- In un contratto di appalto, il committente chiede una garanzia di buona esecuzione, ma non viene definita la modalità.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo della garanzia: se l'obbligo è di garanzia per un determinato valore, il quantum deve essere stabilito altrove.
- Non si applica quando le parti hanno già concordato espressamente il tipo di garanzia (ad esempio, fideiussione bancaria).
- Non disciplina la garanzia per obbligazioni già assistite da garanzie specifiche previste da leggi speciali (es. garanzie sui prodotti).
- Non riguarda l'esecuzione forzata della garanzia né le modalità di escussione.
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