Fonti delle obbligazioni – Art. 1173
L'art. 1173 c.c. elenca le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento giuridico.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1173 del Codice Civile indica le tre grandi categorie di eventi che fanno nascere un'obbligazione: il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto che l'ordinamento giuridico riconosce come idoneo a produrre obbligazioni. Un'obbligazione è un vincolo giuridico per cui una persona (debitore) deve eseguire una prestazione a favore di un'altra (creditore).
Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il fatto illecito è un comportamento doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto, facendo sorgere l'obbligazione di risarcirlo. Infine, la 'clausola generale' di ogni altro atto o fatto idoneo comprende figure come la gestione d'affari, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa e altri istituti previsti dalla legge.
Questa disposizione è fondamentale perché stabilisce il principio di tipicità delle fonti: non esiste obbligazione se non nasce da una di queste tre categorie.
Quando si applica
- Una persona firma un contratto di compravendita: deve pagare il prezzo e il venditore deve consegnare il bene.
- Un automobilista investe un pedone per negligenza: è tenuto a risarcire i danni per fatto illecito.
- Una società riceve un bonifico per errore: deve restituire la somma perché si tratta di pagamento dell'indebito (altro atto o fatto idoneo).
- Un vicino, senza mandato, paga per riparare il tetto del condominio in emergenza: può chiedere il rimborso delle spese (gestione d'affari).
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le obbligazioni puramente morali o di cortesia, che non hanno valore giuridico.
- Non copre le obbligazioni che nascono direttamente da una sentenza del giudice, anche se la sentenza può accertare un'obbligazione preesistente.
- Si crede che l'art. 1173 elenchi tutte le fonti in modo esaustivo, ma la categoria 'altro atto o fatto idoneo' è aperta e comprende istituti specifici regolati da altre norme del codice civile, come la gestione d'affari o l'arricchimento senza causa.
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