Art. 1173 Codice Civile

Fonti delle obbligazioni – Art. 1173

L'art. 1173 c.c. elenca le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento giuridico.

Testo ufficiale Art. 1173 Codice Civile — Italia

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1173 del Codice Civile indica le tre grandi categorie di eventi che fanno nascere un'obbligazione: il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto che l'ordinamento giuridico riconosce come idoneo a produrre obbligazioni. Un'obbligazione è un vincolo giuridico per cui una persona (debitore) deve eseguire una prestazione a favore di un'altra (creditore).

Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il fatto illecito è un comportamento doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto, facendo sorgere l'obbligazione di risarcirlo. Infine, la 'clausola generale' di ogni altro atto o fatto idoneo comprende figure come la gestione d'affari, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa e altri istituti previsti dalla legge.

Questa disposizione è fondamentale perché stabilisce il principio di tipicità delle fonti: non esiste obbligazione se non nasce da una di queste tre categorie.

Quando si applica

  • Una persona firma un contratto di compravendita: deve pagare il prezzo e il venditore deve consegnare il bene.
  • Un automobilista investe un pedone per negligenza: è tenuto a risarcire i danni per fatto illecito.
  • Una società riceve un bonifico per errore: deve restituire la somma perché si tratta di pagamento dell'indebito (altro atto o fatto idoneo).
  • Un vicino, senza mandato, paga per riparare il tetto del condominio in emergenza: può chiedere il rimborso delle spese (gestione d'affari).

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre le obbligazioni puramente morali o di cortesia, che non hanno valore giuridico.
  • Non copre le obbligazioni che nascono direttamente da una sentenza del giudice, anche se la sentenza può accertare un'obbligazione preesistente.
  • Si crede che l'art. 1173 elenchi tutte le fonti in modo esaustivo, ma la categoria 'altro atto o fatto idoneo' è aperta e comprende istituti specifici regolati da altre norme del codice civile, come la gestione d'affari o l'arricchimento senza causa.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1173 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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