Pagamento prima del termine: Art. 1185
Il creditore non può chiedere il pagamento prima della scadenza. Se il debitore paga prima, non può riavere i soldi, ma solo la perdita subita.
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando per un'obbligazione è stabilito un termine, si presume che questo vada a favore del debitore. Di conseguenza, il creditore non può esigere la prestazione prima della data fissata, a meno che il termine non sia stato concordato esclusivamente a proprio favore.
Se il debitore decide di adempiere prima della scadenza, anche se non era consapevole dell'esistenza del termine, il pagamento rimane valido. Il debitore non ha diritto a pretendere la restituzione di quanto ha già versato.
L'unica rivalsa concessa al debitore è il recupero dell'eventuale perdita economica subita a causa dell'anticipo, entro il limite massimo dell'arricchimento ottenuto dal creditore grazie all'incasso anticipato.
Quando si applica
- Un cliente salda una fattura prima della scadenza contrattuale e poi si accorge dell'errore.
- Un inquilino versa l'affitto con diversi mesi di anticipo ignorando il termine previsto nel contratto.
- Un committente paga il prezzo di una prestazione in anticipo rispetto alla data prevista per la consegna.
Cosa questo articolo non dice
- La perdita del beneficio del termine per insolvenza del debitore, disciplinata dall'Art. 1186.
- I criteri per stabilire il momento dell'adempimento quando manca un termine contrattuale, regolati dall'Art. 1183.
- Il pagamento effettuato a chi non è legittimato a riceverlo, trattato dall'Art. 1188.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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