Il creditore può esigere subito la prestazione – Art. 1186
L'art. 1186 c.c.: il creditore può esigere subito la prestazione se il debitore è insolvente, ha ridotto le garanzie o non ha dato quelle promesse.
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma permette al creditore di chiedere subito la prestazione, anche se il termine era stato fissato a favore del debitore. Il legislatore ha voluto proteggere il creditore quando il debitore perde affidabilità.
Le condizioni sono tre: il debitore deve essere diventato insolvente (cioè non più in grado di pagare i propri debiti); oppure deve aver ridotto, per fatto proprio, le garanzie già date (ad esempio vendendo il bene dato in pegno); oppure deve non aver fornito le garanzie che aveva promesso (come una fideiussione).
Il termine si considera quindi venuto meno e il creditore può esigere l'adempimento immediato, senza attendere la scadenza originaria.
Quando si applica
- Il debitore viene dichiarato fallito e il creditore vuole ottenere subito il pagamento del prestito con scadenza futura.
- Il debitore vende l'auto che aveva dato in pegno a garanzia del debito, senza autorizzazione.
- Il debitore promette di fornire una fideiussione bancaria entro un mese, ma non la presenta e il creditore chiede subito il rimborso.
- Il debitore, volontariamente, danneggia l'immobile dato in ipoteca, riducendone il valore.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il semplice ritardo nel pagamento se il debitore è ancora solvibile e non ha alterato le garanzie.
- Non si applica se il debitore perde il lavoro ma non è ancora insolvente (mancano i presupposti).
- Non riguarda la riduzione di garanzie dovuta a cause di forza maggiore (es. terremoto), perché richiede un fatto proprio del debitore.
- Non vale se il termine era stabilito a favore del creditore (art. 1184), perché in quel caso il creditore ha già diritto a esigere subito.
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