Art. 1186 Codice Civile

Il creditore può esigere subito la prestazione – Art. 1186

L'art. 1186 c.c.: il creditore può esigere subito la prestazione se il debitore è insolvente, ha ridotto le garanzie o non ha dato quelle promesse.

Testo ufficiale Art. 1186 Codice Civile — Italia

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma permette al creditore di chiedere subito la prestazione, anche se il termine era stato fissato a favore del debitore. Il legislatore ha voluto proteggere il creditore quando il debitore perde affidabilità.

Le condizioni sono tre: il debitore deve essere diventato insolvente (cioè non più in grado di pagare i propri debiti); oppure deve aver ridotto, per fatto proprio, le garanzie già date (ad esempio vendendo il bene dato in pegno); oppure deve non aver fornito le garanzie che aveva promesso (come una fideiussione).

Il termine si considera quindi venuto meno e il creditore può esigere l'adempimento immediato, senza attendere la scadenza originaria.

Quando si applica

  • Il debitore viene dichiarato fallito e il creditore vuole ottenere subito il pagamento del prestito con scadenza futura.
  • Il debitore vende l'auto che aveva dato in pegno a garanzia del debito, senza autorizzazione.
  • Il debitore promette di fornire una fideiussione bancaria entro un mese, ma non la presenta e il creditore chiede subito il rimborso.
  • Il debitore, volontariamente, danneggia l'immobile dato in ipoteca, riducendone il valore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il semplice ritardo nel pagamento se il debitore è ancora solvibile e non ha alterato le garanzie.
  • Non si applica se il debitore perde il lavoro ma non è ancora insolvente (mancano i presupposti).
  • Non riguarda la riduzione di garanzie dovuta a cause di forza maggiore (es. terremoto), perché richiede un fatto proprio del debitore.
  • Non vale se il termine era stabilito a favore del creditore (art. 1184), perché in quel caso il creditore ha già diritto a esigere subito.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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