Cessione di credito per estinguere debito - Art. 1198
L'obbligazione si estingue solo con la riscossione effettiva del credito ceduto, salvo diversa volontà delle parti o negligenza del creditore.
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se un debitore, invece di eseguire la prestazione dovuta, cede al proprio creditore un credito che vanta nei confronti di un terzo, l'obbligazione originale non si estingue al momento dell'accordo.
Il debito si considera estinto soltanto quando il creditore incassa effettivamente la somma dal terzo. Fino a quel momento il debito originario resta in sospeso, a meno che le parti non abbiano concordato espressamente di liberare il debitore fin dal momento della cessione.
Se tuttavia il creditore non riesce a incassare il credito ceduto a causa della propria pigrizia o negligenza nel pretendere il pagamento dal terzo, il debitore originale viene comunque liberato.
Quando si applica
- Un cliente salda un artigiano cedendogli una fattura che deve ancora incassare da un altro committente.
- Un inquilino in ritardo con l'affitto trasferisce al proprietario di casa il credito per un lavoro svolto a favore di un terzo.
- Un debitore trasferisce al creditore la somma che deve ancora ricevere dalla vendita di un bene a un acquirente.
Cosa questo articolo non dice
- I pagamenti effettuati mediante assegni bancari o circolari, soggetti alla disciplina dei titoli di credito.
- La cessione di un credito fatta a titolo di garanzia e non per estinguere un'obbligazione.
- L'accettazione immediata di una prestazione diversa da quella dovuta che estingue subito il debito, regolata dall'articolo 1197.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1198 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.