Prestazione in luogo dell'adempimento: Art. 1197
L'Art. 1197 c.c. vieta al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta senza il consenso del creditore per estinguere l'obbligazione.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina l'ipotesi in cui il debitore intenda liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa rispetto a quella pattuita in origine, istituto tradizionalmente denominato dazione in pagamento. La regola generale impone che il debitore debba eseguire esattamente ciò che è stato concordato: offrire un bene o un servizio differente non estingue il debito, anche quando il valore della nuova prestazione sia uguale o superiore a quello iniziale, a meno che il creditore non dia il proprio consenso.
Se il creditore accetta la sostituzione, il debito non si estingue con il solo accordo, ma esclusivamente nel momento in cui la nuova prestazione viene compiutamente eseguita. Nel caso in cui la prestazione diversa consista nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto su una cosa, il debitore è soggetto alle medesime garanzie per vizi ed evizione previste per la compravendita. Il creditore che riscontra vizi o perde il diritto sul bene può scegliere se far valere tali garanzie oppure pretendere la prestazione originariamente dovuta e il risarcimento del danno. Le garanzie offerte da terzi per il debito originario non riprendono efficacia.
Quando si applica
- Un debitore propone di consegnare un veicolo usato al creditore al posto della somma di denaro pattuita.
- Un privato offre al locatore un'opera d'arte per saldare le mensilità di canone arretrate.
- Un debitore trasferisce la proprietà di un immobile a garanzia del debito, ma il bene risulta gravato da un'ipoteca non dichiarata.
Cosa questo articolo non dice
- La cessione di un credito al posto del pagamento, disciplinata separatamente dall'articolo 1198.
- La sostituzione definitiva del vecchio debito con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, regolata dalle norme sulla novazione.
- Il pagamento eseguito con cose di cui il debitore non poteva disporre, disciplinato dall'articolo 1192.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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