Art. 1256 Codice Civile

Impossibilità definitiva e temporanea - Art. 1256

L'obbligazione si estingue per impossibilità non imputabile al debitore. Se temporanea, il debitore non risponde del ritardo, ma si estingue se perdura.

Testo ufficiale Art. 1256 Codice Civile — Italia

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo distingue due tipi di impossibilità della prestazione: definitiva e temporanea. Se la prestazione diventa impossibile per una causa di cui il debitore non è responsabile, l'obbligazione si estingue.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo finché essa dura. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità dura così a lungo che il debitore non può più essere tenuto a eseguire la prestazione, oppure il creditore non ha più interesse a riceverla. La valutazione della durata dipende dal titolo dell'obbligazione e dalla natura dell'oggetto.

Quando si applica

  • Un pittore deve dipingere un quadro, ma la tela viene distrutta da un incendio non imputabile a lui.
  • Un musicista deve suonare a un concerto, ma si ammala gravemente e non può esibirsi.
  • Un fornitore deve consegnare merci, ma un terremoto blocca le strade per due settimane.
  • Un muratore deve costruire un muro, ma il materiale viene rubato da terzi senza sua colpa.

Cosa questo articolo non dice

  • Impossibilità causata dalla negligenza del debitore (non coperta, perché l'art. richiede causa non imputabile).
  • Impossibilità parziale (coperta dall'art. 1258).
  • Smarrimento di cosa determinata (coperto dall'art. 1257).
  • Cessione del credito o altri modi di estinzione diversi dall'impossibilità (artt. 1260 e seguenti).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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