Impossibilità definitiva e temporanea - Art. 1256
L'obbligazione si estingue per impossibilità non imputabile al debitore. Se temporanea, il debitore non risponde del ritardo, ma si estingue se perdura.
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo distingue due tipi di impossibilità della prestazione: definitiva e temporanea. Se la prestazione diventa impossibile per una causa di cui il debitore non è responsabile, l'obbligazione si estingue.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo finché essa dura. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità dura così a lungo che il debitore non può più essere tenuto a eseguire la prestazione, oppure il creditore non ha più interesse a riceverla. La valutazione della durata dipende dal titolo dell'obbligazione e dalla natura dell'oggetto.
Quando si applica
- Un pittore deve dipingere un quadro, ma la tela viene distrutta da un incendio non imputabile a lui.
- Un musicista deve suonare a un concerto, ma si ammala gravemente e non può esibirsi.
- Un fornitore deve consegnare merci, ma un terremoto blocca le strade per due settimane.
- Un muratore deve costruire un muro, ma il materiale viene rubato da terzi senza sua colpa.
Cosa questo articolo non dice
- Impossibilità causata dalla negligenza del debitore (non coperta, perché l'art. richiede causa non imputabile).
- Impossibilità parziale (coperta dall'art. 1258).
- Smarrimento di cosa determinata (coperto dall'art. 1257).
- Cessione del credito o altri modi di estinzione diversi dall'impossibilità (artt. 1260 e seguenti).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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