Art. 1255 Codice Civile

Fideiussione e debitore nella stessa persona Art. 1255

Se le qualità di fideiussore e debitore principale si riuniscono nella stessa persona, la fideiussione resta in vita se il creditore vi ha interesse.

Testo ufficiale Art. 1255 Codice Civile — Italia

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando la figura del garante (fideiussore) e quella del debitore principale finiscono per coincidere nella stessa persona, ad esempio a seguito di una successione ereditaria o di una fusione societaria, di norma la garanzia rischierebbe di estinguersi per confusione.

Questa disposizione stabilisce un'eccezione alla regola generale: la fideiussione non si estingue automaticamente, ma rimane valida ed efficace se il creditore ha un interesse giuridico o pratico a mantenerla in vita.

L'interesse del creditore sussiste tipicamente quando la sopravvivenza della fideiussione permette di conservare diritti nei confronti di eventuali co-garanti o di terzi che garantivano a loro volta il fideiussore.

Quando si applica

  • Un figlio che era garante del padre eredita il debito di quest'ultimo e la banca vuole mantenere attiva la fideiussione per agire sugli altri co-garanti.
  • Una società garante si fonde con la società debitrice principale e la banca creditrice necessita di conservare le garanzie collegate alla fideiussione.
  • Un garante succede per causa di morte al debitore principale e il creditore ha interesse a far valere la garanzia nei confronti dei terzi fideiussori del garante.

Cosa questo articolo non dice

  • L'estinzione dell'obbligazione principale quando si riuniscono le qualità di creditore e debitore, regolata dall'articolo 1253.
  • Gli effetti della confusione rispetto ai diritti dei terzi, disciplinati dall'articolo 1254.
  • La compensazione che il terzo garante può opporre al creditore, prevista dall'articolo 1247.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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