Clausola di pagamento effettivo (Art. 1279)
Se il debito è in moneta estera con clausola 'effettivo', il debitore deve pagare in quella moneta, salvo impossibilità di procurarsela alla scadenza.
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1278 prevede che un debito in moneta non avente corso legale possa essere pagato in moneta legale al cambio del giorno della scadenza.
La clausola 'effettivo' (o equivalente) esclude questa facoltà: il debitore è obbligato a pagare nella moneta pattuita e il creditore può pretendere quel pagamento. Se alla scadenza è impossibile procurarsi la moneta straniera (perché non più circolante, non reperibile o vietata), l'obbligazione si converte in pagamento in moneta legale.
Quando si applica
- Un contratto di compravendita internazionale prevede il pagamento in dollari USA con clausola 'effettivo'.
- Un mutuo stipulato in lire sterline con clausola equivalente.
- Un'obbligazione in yen giapponesi con clausola 'effettivo' ma alla scadenza lo yen non è reperibile a causa di sanzioni.
- Un creditore che pretende il pagamento in franco svizzero perché la clausola è stata apposta.
Cosa questo articolo non dice
- Obbligazioni in moneta estera senza clausola 'effettivo' – queste sono regolate dall'articolo 1278.
- Debiti in moneta avente corso legale in Italia (euro) – non rientrano nell'articolo.
- Clausole di pagamento in valuta con clausola 'effettivo' riguardante monete con corso legale – non si applica perché la moneta ha corso legale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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