Art. 1280 Codice Civile

Pagamento con monete di valore intrinseco: Art. 1280

L'Art. 1280 stabilisce che il debito in monete con valore intrinseco va pagato con esse o, se irreperibili, in moneta corrente pari al loro valore originario.

Testo ufficiale Art. 1280 Codice Civile — Italia

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta. Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina il pagamento di un debito quando le parti hanno concordato di estinguerlo mediante una specifica specie di moneta dotata di valore intrinseco, come le monete in metallo prezioso. Affinché sia obbligatorio pagare con tale moneta, essa doveva avere corso legale al momento della nascita dell'obbligazione.

Se la moneta pattuita non è più reperibile sul mercato, ha perso il corso legale oppure ne è stato alterato il valore intrinseco, il debitore si libera pagando in moneta corrente. L'importo da versare deve corrispondere al valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Quando si applica

  • Contratto che prevede il saldo di un debito mediante specifiche monete d'oro dotate di corso legale al momento della stipula.
  • Impossibilità di reperire sul mercato le monete d'argento pattuite nel titolo costitutivo del debito.
  • Alterazione della quantità o della qualità del metallo prezioso contenuto nella moneta stabilita per il pagamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Debiti espressi in una somma di denaro comune senza valore intrinseco, regolati dall'articolo 1277.
  • Obbligazioni con monete estere prive di valore intrinseco, disciplinate dagli articoli 1278 e 1279.
  • Calcolo e maturazione degli interessi sulle somme dovute, previsti dall'articolo 1282.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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