Facoltà di pagamento in moneta legale – Art. 1278
Il debitore può pagare in moneta legale un debito espresso in valuta non avente corso legale, al cambio del giorno e luogo stabiliti (Art. 1278 c.c.).
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se il debito è fissato in una valuta che non ha corso legale in Italia (ad esempio dollari, yen, sterline), il debitore ha la facoltà – non l'obbligo – di pagare in euro. Può scegliere di estinguere il debito usando il tasso di cambio del giorno della scadenza e del luogo stabilito per il pagamento, non del giorno in cui paga effettivamente.
Questa facoltà è unilaterale: solo il debitore può decidere di pagare in moneta legale; il creditore non può pretendere il pagamento in euro se il debito è denominato in valuta estera. Se il debitore non esercita l'opzione, dovrà pagare nella valuta pattuita.
L'articolo si inserisce nel capo sulle obbligazioni pecuniarie e va letto insieme alle norme sul debito di somme di danaro (art. 1277), sulla clausola di pagamento effettivo (art. 1279) e sui debiti di specie monetaria con valore intrinseco (art. 1280).
Quando si applica
- Un contratto di compravendita tra un'impresa italiana e un fornitore statunitense prevede il prezzo in dollari USA. Il compratore italiano può pagare in euro al cambio del giorno di scadenza.
- Un mutuo stipulato in franchi svizzeri tra privati, con pagamento a Milano. Il debitore ha facoltà di estinguerlo in euro.
- Un debito per servizi di consulenza espresso in sterline inglesi, con pagamento a Roma. Il debitore può optare per il pagamento in euro.
- Una cambiale emessa in yen giapponesi, con pagamento a Napoli. Il debitore può scegliere di pagare in euro al cambio del giorno stabilito.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il caso in cui il debito sia espresso in euro ma il debitore voglia pagare in valuta estera – l'art. 1278 riguarda solo l'ipotesi opposta.
- Non si applica ai debiti di specie monetaria con valore intrinseco (art. 1280).
- Non riguarda la clausola con cui le parti escludono la facoltà di pagamento in moneta legale (es. clausola di pagamento effettivo di cui all'art. 1279).
- Non disciplina il saggio degli interessi (art. 1284) né l'anatocismo (art. 1283).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1278 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.