Interessi su interessi – Art. 1283
Art. 1283 CC: gli interessi scaduti maturano interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo, e solo se dovuti da almeno sei mesi.
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce quando gli interessi già scaduti possono generare a loro volta interessi (anatocismo).
In assenza di usi contrari, gli interessi non pagati producono nuovi interessi soltanto a partire dal giorno in cui il creditore presenta domanda giudiziale, oppure se il debitore e il creditore stipulano un accordo dopo la scadenza degli interessi stessi. In ogni caso, gli interessi scaduti devono essere dovuti da almeno sei mesi.
Quando si applica
- Un mutuo bancario: il correntista non paga gli interessi per oltre sei mesi; la banca chiede in tribunale il pagamento degli interessi scaduti e, dal giorno della domanda, anche gli interessi su quegli interessi.
- Un contratto di finanziamento tra privati: dopo la scadenza di una rata di interessi, le parti firmano un accordo scritto che prevede la capitalizzazione degli interessi scaduti.
- Un credito commerciale: il fornitore aspetta sei mesi senza ricevere gli interessi di mora, poi cita il cliente in giudizio e chiede anche gli interessi sugli interessi non pagati.
- Un prestito tra familiari: il genitore presta denaro al figlio con interessi trimestrali; il figlio non paga per due trimestri; il genitore può ottenere interessi su quelli scaduti solo se fa causa o se c'è un accordo successivo.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina gli interessi sul capitale (debito principale): quello è regolato dall'art. 1282.
- Non autorizza la capitalizzazione automatica degli interessi prima di sei mesi di ritardo, anche se prevista in contratto: l'accordo deve essere posteriore alla scadenza.
- Non si applica se usi contrari (ad esempio in alcuni settori bancari) prevedono modalità diverse – l'articolo stesso fa salvi gli usi contrari.
- Non riguarda il tasso d'interesse applicabile, che è fissato dall'art. 1284.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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