Tasso degli interessi legali - Art. 1284
Tasso legale fissato (5% annuo) e modificabile. Interessi superiori richiedono forma scritta. In giudizio, tasso per ritardi commerciali.
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) (211a) (221a) (237a) (244a) (252a) (260a)(276) (280) (299) (307) (314) (321a) (327)(336a) 348 Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- (242) La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
- (242) --------------- AGGIORNAMENTO (129a) Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999". --------------- AGGIORNAMENTO (140a) Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001". --------------- AGGIORNAMENTO (151a) Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002". --------------- AGGIORNAMENTO (161a) Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004". --------------- AGGIORNAMENTO (193a) Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008". --------------- AGGIORNAMENTO (207a) Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010". --------------- AGGIORNAMENTO (211a) Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile è fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011". --------------- AGGIORNAMENTO (221a) Il Decreto 12 dicembre 2011 (in G.U. 15/12/2011, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012". --------------- AGGIORNAMENTO (237a) Il Decreto 12 dicembre 2013 (in G.U. 13/12/2013, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile è fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014". --------------- AGGIORNAMENTO (242) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. --------------- AGGIORNAMENTO (244a) Il Decreto 11 dicembre 2014 (in G.U. 15/12/2014, n. 290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015". --------------- AGGIORNAMENTO (252a) Il Decreto 11 dicembre 2015 (in G.U. 15/12/2015, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016". --------------- AGGIORNAMENTO (260a) Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017". --------------- AGGIORNAMENTO (276) Il Decreto 13 dicembre 2017 (in G.U. 15/12/2017, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comam 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018". --------------- AGGIORNAMENTO (280) Il Decreto 12 dicembre 2018 (in G.U. 15/12/2018, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019". --------------- AGGIORNAMENTO (299) Il Decreto 12 dicembre 2019 (in G.U. 14/12/2019, n. 293) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020". --------------- AGGIORNAMENTO (307) Il Decreto 11 dicembre 2020 (in G.U. 15/12/2020, n. 310) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021". --------------- AGGIORNAMENTO (314) Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022". --------------- AGGIORNAMENTO (321a) Il Decreto 13 dicembre 2022 (in G.U. 15/12/2022, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (327) Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024". --------------- AGGIORNAMENTO (336a) Il Decreto 10 dicembre 2024 (in G.U. 16/12/2024, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (348) Il Decreto 10 dicembre 2025 (in G.U. 13/12/2025, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La legge stabilisce il tasso di interesse legale (inizialmente 5% annuo), ma il Ministro del tesoro può modificarlo ogni anno in base al rendimento dei titoli di Stato e all'inflazione. La modifica deve essere pubblicata entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Se non viene fissata una nuova misura, il tasso resta invariato.
Se le parti non hanno stabilito un tasso diverso, si applica quello legale. Se invece pattuiscono un interesse superiore a quello legale, l'accordo deve essere fatto per iscritto, altrimenti l'interesse dovuto è quello legale.
A partire dal momento in cui viene proposta una domanda giudiziale (o avviato un procedimento arbitrale), il tasso di interesse legale è sostituito da quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Quando si applica
- Hai prestato denaro a un amico senza specificare il tasso; il tasso legale si applica automaticamente.
- In un contratto di vendita, hai concordato un interesse del 10% ma non l'hai messo per iscritto; il tasso legale è l'unico dovuto.
- Fai causa per il mancato pagamento di una fattura; dal giorno della domanda, il tasso diventa quello commerciale per ritardi.
- Il Ministero pubblica un decreto a dicembre che cambia il tasso per l'anno successivo; devi adeguare i calcoli.
- In un arbitrato, applichi lo stesso tasso speciale come in giudizio.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce il tasso massimo consentito per i prestiti (usura) – quella è materia di leggi speciali.
- Non regola gli interessi su debiti fiscali o previdenziali – hanno proprie normative.
- Non disciplina il calcolo degli interessi composti (anatocismo) – è l'art. 1283.
- Non si applica automaticamente a tutti i contratti se le parti hanno pattuito un interesse, ma solo se non hanno stabilito un tasso o se l'interesse superiore non è scritto.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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