Art. 1308 Codice Civile

Costituzione in mora dei debitori solidali: Art. 1308

Costituzione in mora di un debitore solidale non si estende agli altri; quella fatta da un creditore solidale giova a tutti. Eccezione: art.1310.

Testo ufficiale Art. 1308 Codice Civile — Italia

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La costituzione in mora è l'atto formale con cui il creditore richiede l'adempimento e mette il debitore in mora. Nelle obbligazioni solidali, più debitori sono obbligati per lo stesso debito e il creditore può chiedere l'intero a ciascuno.

Se il creditore costituisce in mora uno solo dei debitori solidali, la mora non si estende automaticamente agli altri. L'unica eccezione è l'art. 1310, che riguarda l'interruzione della prescrizione: se la costituzione in mora vale come atto interruttivo, allora produce effetti anche per gli altri debitori.

Per i creditori solidali vale la regola opposta: se uno di loro costituisce in mora il debitore, tutti gli altri creditori ne beneficiano. La mora fatta da un creditore giova a tutti.

Quando si applica

  • Tizio e Caio sono debitori solidali di Sempronio. Sempronio invia a Tizio una diffida ad adempiere. Caio non è in mora.
  • Tizio e Caio sono creditori solidali di Sempronio. Tizio notifica a Sempronio una messa in mora. Caio può far valere gli effetti della mora.
  • Un debitore solidale costituito in mora interrompe la prescrizione per tutti gli altri debitori? Solo se l'atto vale anche come atto interruttivo ai sensi dell'art. 1310.
  • Il creditore costituisce in mora uno solo dei debitori solidali; gli altri debitori non sono in mora (salvo l'art. 1310).

Cosa questo articolo non dice

  • Si potrebbe credere che la costituzione in mora di un debitore solidale metta automaticamente in mora tutti gli altri debitori. Invece la regola è l'opposto (salvo art. 1310).
  • Si potrebbe credere che la costituzione in mora da parte di un creditore solidale giovi solo a quel creditore. Invece giova a tutti i creditori.
  • Si potrebbe pensare che la regola valga anche per la costituzione in mora del debitore che interrompe la prescrizione senza eccezioni. Invece l'art. 1310 fa eccezione.

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