Obbligazione solidale: inadempimento per colpa – Art. 1307
Impossibilità per colpa in obbligazione solidale: gli altri condebitori non sono liberati. Il creditore può chiedere danni ulteriori ai inadempienti (Art. 1307)
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In un'obbligazione solidale, più debitori (condebitori) sono tenuti insieme ad adempiere la stessa prestazione, e il creditore può richiederla a ciascuno per l'intero.
Se la prestazione diventa impossibile per una causa imputabile (cioè per colpa o dolo) a uno o più di loro, gli altri condebitori non vengono liberati. Essi devono comunque corrispondere al creditore il valore della prestazione che sarebbe stata dovuta, come se l'impossibilità non fosse avvenuta.
Oltre al valore della prestazione, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore (ad esempio, il lucro cessante) specificamente a ciascun condebitore che ha causato l'impossibilità con il proprio inadempimento.
Quando si applica
- Tre soci in solido devono consegnare una partita di merce. Uno di loro distrugge la merce per negligenza. Il creditore può chiedere agli altri soci il valore della merce e chiedere al socio negligente ulteriori danni.
- Due condebitori solidali devono pagare una somma di denaro. Uno di loro dissipa i fondi destinati al pagamento, rendendo impossibile il pagamento. L'altro rimane obbligato a pagare l'importo dovuto.
- Una coppia di condebitori solidali deve eseguire un'opera edile. Un condebitore danneggia volontariamente l'opera, rendendola impossibile da completare. Il creditore può esigere il valore dell'opera dagli altri e chiedere danni extra al danneggiante.
- In un contratto di appalto con più appaltatori solidali, uno di loro abbandona i lavori senza giustificazione, rendendo impossibile il completamento. Gli altri appaltatori devono pagare il valore dei lavori non eseguiti, oltre a eventuali danni ulteriori a carico dell'inadempiente.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non regola il diritto di regresso tra condebitori (chi ha pagato può rivalersi sugli altri? Disciplinato dall'art. 1299).
- Non copre l'ipotesi in cui l'impossibilità sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore (quella è regolata dalle norme generali sull'impossibilità sopravvenuta, non da questo articolo).
- Non si applica alle obbligazioni parziarie (non solidali) – in quel caso ciascun debitore risponde solo per la propria quota.
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