Art. 1309 Codice Civile

Riconoscimento debito condebitori solidali - Art. 1309

Il riconoscimento del debito di un condebitore solidale non vincola gli altri; se fatto a un concreditore solidale, giova a tutti.

Testo ufficiale Art. 1309 Codice Civile — Italia

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il riconoscimento del debito è una dichiarazione con cui il debitore ammette l'esistenza del debito. Nelle obbligazioni solidali, più debitori (debitori in solido) sono obbligati ciascuno per l'intero, e più creditori (creditori in solido) possono ciascuno esigere l'intero.

L'articolo 1309 stabilisce che il riconoscimento fatto da un solo condebitore non ha effetto nei confronti degli altri condebitori: ciascuno di essi resta libero di non riconoscere il debito. Per contro, se il riconoscimento è fatto dal debitore a uno dei creditori in solido, giova a tutti i concreditori, che possono tutti avvalersi di quell'atto.

Questa norma deroga al principio generale per cui gli atti di un condebitore (come l'interruzione della prescrizione) producono effetti anche verso gli altri. Qui il riconoscimento è considerato un atto personale, che non vincola i condebitori che non lo hanno compiuto.

Quando si applica

  • Tizio e Caio sono debitori solidali di Sempronio. Tizio riconosce per iscritto il debito. Sempronio non può invocare quel riconoscimento contro Caio.
  • Tizio e Caio sono debitori solidali di Sempronio e Mevia (creditori in solido). Tizio riconosce il debito verso Sempronio. Mevia può avvalersi di quel riconoscimento.
  • Un debitore solidale riconosce parzialmente il debito verso uno dei creditori solidali; tale riconoscimento giova anche agli altri creditori, ma non vincola gli altri debitori.
  • Un conduttore e un garante sono debitori solidali per il canone d'affitto. Il conduttore riconosce il debito al locatore: il locatore non può pretendere il pagamento dal garante basandosi su quel riconoscimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la situazione in cui il riconoscimento è fatto da un creditore verso un debitore: ciò è eventualmente regolato da altre norme sulla solidarietà attiva.
  • Non si applica alla remissione del debito (art. 1301) o alla novazione (art. 1300), che hanno effetti diversi sulla solidarietà.
  • Non stabilisce la forma del riconoscimento (scritto, orale), né i suoi effetti processuali (ad esempio, se costituisce prova del debito).
  • Non disciplina l'ipotesi in cui il riconoscimento è fatto da uno dei condebitori dopo la morte del debitore originario (successione).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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