Art. 1311 Codice Civile

Rinuncia alla solidarietà tra debitori - Art. 1311

Se il creditore rinunzia alla solidarietà per un debitore, conserva il diritto di chiedere l'intero debito agli altri condebitori rimasti.

Testo ufficiale Art. 1311 Codice Civile — Italia

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più persone sono obbligate insieme a pagare un medesimo debito, di norma il creditore può pretendere l'intero pagamento da ciascuna di esse. Questo articolo regola la situazione in cui il creditore sceglie di rinunciare a questo vantaggio nei confronti di uno solo dei debitori, consentendogli di pagare soltanto la sua quota individuale.

La rinuncia alla solidarietà verso un debitore non cancella il debito complessivo e non libera gli altri obbligati. Il creditore conserva l'azione in solido verso tutti gli altri condebitori, ai quali può ancora chiedere il pagamento del debito residuo.

La rinuncia avviene espressamente oppure attraverso due comportamenti specifici: quando il creditore rilascia a un debitore una ricevuta di pagamento (quietanza) per la sua parte senza alcuna riserva, oppure quando agisce in giudizio contro di lui per la sola sua quota e il debitore vi aderisce o viene condannato dal giudice.

Quando si applica

  • Un proprietario rilascia a uno degli inquilini la ricevuta di pagamento per la sola sua quota di canone, senza inserire alcuna riserva per la parte restante.
  • Un creditore notifica una citazione in giudizio a uno solo dei condebitori chiedendo solo la sua percentuale di debito e ottiene una sentenza di condanna.
  • Un fornitore agisce in tribunale contro un debitore per la sua quota e questo debitore si costituisce aderendo pienamente alla domanda del creditore.

Cosa questo articolo non dice

  • La cancellazione totale del debito nei confronti di tutti i debitori, che rientra nella remissione del debito (Art. 1301).
  • La ripartizione della quota del debitore insolventi tra gli altri condebitori dopo la rinuncia (Art. 1313).
  • L'incasso separato dei soli interessi o dei frutti relativi alla quota di un debitore (Art. 1312).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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