Insolvenza dopo rinunzia alla solidarieta' - Art. 1313
Rinuncia alla solidarietà: se un condebitore è insolvente, la sua parte è ripartita tra tutti, compreso il debitore liberato. Art. 1313 cc.
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica quando il creditore rinuncia alla solidarietà verso uno dei debitori, liberandolo dall'obbligo di pagare l'intero debito. Se in seguito un altro condebitore diventa insolvente (non è in grado di pagare), la sua parte di debito non resta scoperta: viene ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
In pratica, la rinuncia alla solidarietà non elimina del tutto la responsabilità del debitore liberato: se un altro condebitore non paga, egli deve comunque contribuire a coprire quella quota. La ripartizione avviene in proporzione alle quote di ciascuno, salvo diversa pattuizione.
Il termine "insolvenza" indica l'incapacità patrimoniale di adempiere l'obbligazione, non necessariamente un fallimento dichiarato. La norma non si occupa di come si determina l'insolvenza né delle conseguenze processuali, ma solo della ripartizione del debito tra i condebitori superstiti.
Quando si applica
- Tre soci hanno contratto un debito solidale verso una banca. La banca libera uno dei soci dalla solidarietà. Successivamente, un altro socio diventa insolvente. Il socio liberato deve contribuire alla quota dell'insolvente.
- Coinquilini firmano un contratto di locazione con obbligazione solidale per il canone. Il locatore rinuncia alla solidarietà verso uno di loro. Poi un altro coinquilino non paga più. Il coinquilino liberato è tenuto a coprire una parte del debito.
- Un garante e il debitore principale sono condebitori solidali. Il creditore rinuncia alla solidarietà verso il garante. Se il debitore principale diventa insolvente, il garante deve contribuire alla quota non pagata.
- Due fratelli ereditano un debito del padre con obbligazione solidale. La banca libera uno dei fratelli dalla solidarietà. L'altro fratello successivamente fallisce. Il fratello liberato paga una parte del debito residuo.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica quando il creditore rinuncia alla solidarietà verso tutti i debitori contemporaneamente: in quel caso l'obbligazione si trasforma in semplice e non opera più la ripartizione dell'insolvenza.
- Non disciplina la rinuncia alla solidarietà in sé (Art. 1311), che stabilisce come deve essere fatta e i suoi effetti generali.
- Non riguarda la prescrizione del debito (Art. 1310) né la compensazione (Art. 1302).
- Non copre i casi in cui il debitore liberato è lo stesso che diventa insolvente: la norma presuppone l'insolvenza di un altro condebitore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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