Art. 1312 Codice Civile

Perdita azione solidale pagamento separato - Art. 1312

Art. 1312: Il creditore perde l'azione in solido per frutti o interessi scaduti se riceve pagamento separato senza riserva, ma la conserva per futuri.

Testo ufficiale Art. 1312 Codice Civile — Italia

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più debitori sono obbligati in solido per il pagamento di frutti o interessi, il creditore può chiedere l'intero a ciascuno. Se però il creditore accetta, separatamente e senza fare riserva, la parte di frutti o interessi che è a carico di uno solo dei debitori, perde contro quel debitore l'azione in solido per i frutti o interessi già scaduti. Conserva invece l'azione per quelli futuri.

Il termine 'separatamente' significa che il pagamento riguarda solo la quota di un debitore, non l'intero. 'Senza riserva' significa che il creditore non ha dichiarato di voler mantenere il diritto di chiedere il resto agli altri. Se fa riserva, l'azione solidale resta intatta.

Questa norma si applica solo ai frutti e agli interessi, non al capitale. Riguarda solo i frutti o interessi scaduti al momento del pagamento; per quelli futuri il creditore conserva l'azione.

Quando si applica

  • Un creditore riceve da Tizio, uno dei coobbligati solidali, il pagamento degli interessi maturati nell'ultimo anno, senza precisare che si riserva di chiedere il resto. Perde l'azione solidale contro Tizio per quegli interessi.
  • Un creditore accetta da Caio il pagamento dei frutti di un fondo, limitatamente alla quota di Caio, senza riserva. Non può più pretendere da Caio il pagamento di quei frutti in solido con gli altri debitori.
  • Un creditore, nel ricevere il pagamento separato, dichiara espressamente di riservarsi il diritto di agire in solido. Conserva l'azione.
  • Un creditore riceve il pagamento separato degli interessi futuri (non ancora scaduti) da un coobbligato. La norma non si applica perché riguarda solo quelli scaduti; l'azione per futuri resta.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non regola il pagamento del capitale dell'obbligazione, ma solo di frutti o interessi.
  • Non riguarda la remissione del debito (art. 1301) né la compensazione (art. 1302).
  • Non si applica se il creditore riceve il pagamento dell'intero debito da un solo debitore, perché non è un pagamento separato.
  • Non disciplina la prescrizione dell'azione solidale (art. 1310).

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