Art. 1334 Codice Civile

Quando un atto unilaterale è efficace - Art. 1334

Art. 1334: gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario. Non basta la spedizione. Vedi art. 1335.

Testo ufficiale Art. 1334 Codice Civile — Italia

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che gli atti unilaterali (ad esempio recessi, disdette, revoche) diventano efficaci solo nel momento in cui il destinatario ne ha effettiva conoscenza. Non è sufficiente che l'atto sia stato inviato o spedito: serve che il destinatario lo riceva e lo comprenda. Questa regola vale per tutte le dichiarazioni unilaterali recettizie, salvo la presunzione di conoscenza prevista dall'articolo 1335 (che opera quando l'atto è inviato all'indirizzo del destinatario con mezzi idonei).

Quando si applica

  • Il conduttore invia una raccomandata di recesso dal contratto di locazione: l'effetto del recesso si verifica quando il locatore legge la lettera, non quando viene spedita.
  • Il datore di lavoro comunica per email il licenziamento: l'efficacia decorre da quando il lavoratore apre e legge l'email.
  • Il cliente revoca un ordine tramite fax: la revoca produce effetto quando il fornitore riceve e prende visione del fax.
  • Il socio di una cooperativa esercita il diritto di recesso con dichiarazione scritta: l'effetto si produce quando la società ne ha conoscenza, non al momento della spedizione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale: per questo si veda l'art. 1335.
  • Non disciplina la revoca della proposta prima della conclusione del contratto (art. 1328).
  • Non riguarda i requisiti di forma degli atti unilaterali, trattati dall'art. 1325.
  • Non si applica agli atti unilaterali non recettizi (ad esempio le offerte al pubblico), regolati dall'art. 1336.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1334 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile