Regole del contratto per gli atti unilaterali Art. 1324
L'art. 1324 Codice Civile estende le norme sui contratti agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, se compatibili e salvo diversa legge.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Un atto unilaterale è una dichiarazione o un'azione giuridica che proviene da una sola parte, senza che sia necessario l'accordo o il consenso di un'altra persona. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la disdetta di un affitto, una diffida di pagamento o la concessione di una procura.
Questa disposizione stabilisce che la disciplina generale stabilita per i contratti si applica anche a tali atti individuali, a condizione che siano compiuti tra persone in vita e abbiano un contenuto economico. L'estensione non è però automatica: le norme sui contratti si applicano soltanto se non esistono leggi specifiche per quel singolo atto e solo se sono compatibili con la sua natura unilaterale (come le regole sull'interpretazione o sui vizi della volontà).
Quando si applica
- Invio di una diffida ad adempiere con la richiesta di un pagamento per lavori svolti in casa
- Invio della lettera di disdetta del contratto di locazione prima della scadenza
- Rilascio di una procura scritta a un familiare per la vendita di un immobile
- Annullamento di una rinuncia a un credito perché formulata sotto l'effetto di una minaccia
Cosa questo articolo non dice
- Testamenti e disposizioni di ultima volontà, regolati dalle norme sulle successioni nell'articolo 587 e successivi
- Atto di riconoscimento di un figlio o altri atti familiari privi di contenuto patrimoniale, disciplinati dall'articolo 250 e successivi
- Atti unilaterali regolati interamente da norme speciali che ne escludono l'assimilazione ai contratti
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1324 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.