Art. 1354 Codice Civile

Nullità per condizioni illecite o impossibili – Art. 1354

Nullità del contratto per condizione illecita o impossibile. Sospensiva impossibile: nullo; risolutiva impossibile: non apposta. Art. 1354.

Testo ufficiale Art. 1354 Codice Civile — Italia

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 1354 del Codice Civile disciplina gli effetti di una condizione illecita o impossibile apposta a un contratto. Una condizione è un evento futuro e incerto da cui le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto (condizione sospensiva) o la sua risoluzione (condizione risolutiva). Se la condizione è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il contratto è nullo, indipendentemente dal tipo di condizione.

Se la condizione è impossibile, cioè non può verificarsi né per natura né per diritto, l'effetto cambia: se è sospensiva, il contratto è nullo; se è risolutiva, la condizione si considera come non apposta, quindi il contratto resta valido. La stessa regola si applica se la condizione illecita o impossibile riguarda un patto singolo, ma in tal caso va valutata anche l'applicazione dell'art. 1419 sulla nullità parziale.

La norma riguarda solo i contratti, non atti unilaterali o testamenti. Non si applica alle condizioni meramente potestative (art. 1355) né agli effetti della pendenza della condizione, regolati dagli articoli successivi.

Quando si applica

  • Un contratto di vendita con la condizione che l'acquirente commetta un furto (condizione illecita contraria a norme penali).
  • Un contratto di lavoro subordinato con la condizione sospensiva che il lavoratore non si iscriva a un sindacato (condizione contraria al buon costume).
  • Un contratto di locazione con la condizione risolutiva che l'inquilino paghi l'affitto con denaro falso (condizione illecita).
  • Un contratto di compravendita con la condizione sospensiva che l'immobile venga costruito sulla luna (condizione impossibile, rende nullo il contratto).
  • Un contratto di assicurazione con la condizione risolutiva che il premio venga pagato con una somma inesistente (condizione impossibile, si considera non apposta).

Cosa questo articolo non dice

  • La condizione meramente potestativa (dipendente dalla sola volontà di una parte) è disciplinata dall'art. 1355, non dall'art. 1354.
  • La nullità del contratto per causa illecita (art. 1343) o per motivo illecito comune (art. 1345) è diversa dalla nullità per condizione illecita qui trattata.
  • Gli effetti della pendenza della condizione (atti di disposizione, comportamento delle parti, retroattività) sono regolati dagli artt. 1356-1361, non da questo articolo.
  • La condizione impossibile in un testamento o in un atto unilaterale non rientra nell'art. 1354, che si applica solo ai contratti.

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