Art. 1348 Codice Civile

Cose future: contratto ammesso Art. 1348

Art. 1348 c.c. ammette prestazioni di cose future in contratto, salvo specifici divieti. Nessun termine o limiti quantitativi.

Testo ufficiale Art. 1348 Codice Civile — Italia

La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1348 del codice civile permette di contrarre obbligazioni relative a cose che ancora non esistono. Per esempio, si può comprare il grano che sarà raccolto o un edificio non ancora costruito.

Questa regola generale vale a meno che non vi sia un divieto specifico in altre norme. Un divieto noto è quello del patto successorio, che impedisce di disporre di beni di una successione futura. Il contratto deve comunque avere un oggetto determinato o determinabile, come richiesto dall'articolo 1346.

Quando si applica

  • Un agricoltore vende il raccolto di grano della prossima stagione.
  • Un costruttore vende un appartamento in un edificio da costruire.
  • Un inventore cede i diritti su un brevetto ancora da ottenere.
  • Un armatore vende una nave non ancora varata.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina se un contratto per cose future sia nullo per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto (v. art. 1347).
  • Non stabilisce termini per la consegna o il pagamento della prestazione.
  • Non si applica a prestazioni di servizi o lavoro, ma solo a cose.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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