Art. 1349 Codice Civile

Determinazione dell'oggetto da terzo – Art. 1349

Art. 1349 c.c. regola determinazione oggetto da terzo: equo apprezzamento, intervento giudice se iniqua, nullità se non decide e parti non accordano.

Testo ufficiale Art. 1349 Codice Civile — Italia

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se le parti affidano a un terzo la determinazione della prestazione (ad esempio il prezzo), l'articolo distingue due casi. Se non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento: cioè valutare in modo ragionevole e imparziale. Se il terzo non determina la prestazione, o se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea, il giudice può intervenire e stabilirla lui.

Se invece le parti hanno espressamente voluto affidarsi al mero arbitrio del terzo, la sua determinazione non può essere impugnata se non dimostrando la sua mala fede. In questo caso, se il terzo non determina la prestazione e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Il terzo, nel determinare, deve anche tenere conto delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente si riferisce.

Quando si applica

  • Un contratto di compravendita in cui il prezzo viene stabilito da un perito immobiliare.
  • Un contratto di appalto in cui il corrispettivo è fissato da un tecnico sulla base di lavori da eseguire.
  • Un contratto di locazione in cui il canone è determinato da un esperto del mercato immobiliare.
  • Un contratto di società in cui il valore dei conferimenti in natura è valutato da un revisore contabile.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica quando la determinazione dell'oggetto è fatta direttamente dalle parti (art. 1346).
  • Non regola la determinazione dell'oggetto in un contratto con clausole di indicizzazione automatica (es. prezzo legato a listini ufficiali).
  • Non copre l'ipotesi in cui il terzo sia un arbitro in un procedimento arbitrale (disciplinato dal codice di procedura civile).
  • Non riguarda la nullità del contratto per altre cause, come l'illiceità della causa (art. 1343).

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