Art. 1351 Codice Civile

Nullità per difetto di forma - Art. 1351

Il contratto preliminare è nullo se non è nella stessa forma del contratto definitivo. La forma è prescritta a pena di nullità, come previsto dall'art. 1351.

Testo ufficiale Art. 1351 Codice Civile — Italia

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto preliminare è un accordo con cui le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto definitivo. L'articolo 1351 stabilisce che questo contratto preliminare è nullo se non viene redatto nella stessa forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo.

Ad esempio, se la legge pretende che il contratto definitivo sia fatto per iscritto (come per la vendita di un immobile), anche il contratto preliminare deve essere scritto. Se invece per il contratto definitivo non è prescritta una forma particolare, il preliminare può essere anche verbale.

La nullità colpisce solo il difetto di forma: se la forma è osservata, il contratto è valido a prescindere dal suo contenuto (che resta soggetto ad altre norme).

Quando si applica

  • Due persone si accordano oralmente per la futura vendita di una casa. Il contratto preliminare è nullo perché la vendita immobiliare richiede la forma scritta.
  • Un promittente venditore e un promissario acquirente firmano un contratto preliminare per un terreno con una semplice email, senza sottoscrizione autografa. È nullo se la legge richiede la scrittura privata.
  • Un contratto preliminare per la cessione di un'azienda viene redatto davanti a un notaio in forma di atto pubblico, mentre la legge ammette la scrittura privata autenticata. È comunque valido perché l'atto pubblico è forma più solenne.
  • Un contratto preliminare per una locazione ultranovennale (che richiede forma scritta) viene stipulato solo verbalmente: è nullo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il contenuto del contratto preliminare (ad esempio, se l'oggetto è determinato o determinabile), che è disciplinato dall'art. 1346.
  • Non si applica ai contratti definitivi già stipulati, ma solo al preliminare che li precede.
  • Non stabilisce eccezioni per i contratti preliminari conclusi per telefono o via chat: anche quelli devono rispettare la forma richiesta per il definitivo, se prescritta.

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