Art. 1350 Codice Civile

Forma scritta a pena di nullità - Art. 1350

L'Art. 1350 stabilisce quali atti richiedono l'atto pubblico o la scrittura privata a pena di nullità, tra cui vendite di immobili e locazioni oltre nove anni.

Testo ufficiale Art. 1350 Codice Civile — Italia

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1350 elenca in modo tassativo gli atti per i quali la legge impone la forma scritta, ossia la scrittura privata o l'atto pubblico. Senza questo requisito formale, previsto a pena di nullità, l'atto è privo di effetti giuridici fin dall'origine.

La forma scritta si applica ad uno specifico elenco di operazioni relative a beni immobili. Vi rientrano i contratti che trasferiscono la proprietà, quelli che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali di godimento (come usufrutto, superficie, enfiteusi, servitù, uso e abitazione) e le relative rinunzie. Riguarda inoltre le locazioni immobiliari di durata superiore a nove anni, i contratti di società o associazione con conferimento del godimento immobiliare per oltre nove anni, la divisione di beni immobili, l'anticresi e le transazioni relative a tali diritti.

Per scrittura privata si intende un documento redatto e firmato dalle parti, mentre l'atto pubblico è redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Quando la norma richiede la forma scritta ad substantiam, un accordo unicamente verbale non produce alcun effetto tra le parti.

Quando si applica

  • Un proprietario e un acquirente stipulano a voce l'accordo per la vendita di un immobile.
  • Due confinanti redigono e firmano una scrittura privata per costituire una servitù prediale di passaggio.
  • Un proprietario sottoscrive un contratto scritto di locazione per un immobile con durata superiore a nove anni.

Cosa questo articolo non dice

  • I contratti di locazione immobiliare di durata non superiore a nove anni, per i quali questo articolo non impone la forma scritta ad substantiam.
  • I contratti preliminari di compravendita immobiliare, disciplinati da un'altra norma specifica del codice per quanto riguarda la forma.
  • La vendita o il trasferimento di beni mobili ordinari o di autoveicoli.

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