Art. 1352 Codice Civile

Forma convenzionale presunta per validità (Art. 1352)

Se le parti hanno pattuito per iscritto una forma per un futuro contratto, si presume che la forma sia richiesta per la validità. Art. 1352 c.c.

Testo ufficiale Art. 1352 Codice Civile — Italia

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1352 si applica quando le parti, con un accordo scritto, stabiliscono che un futuro contratto debba essere concluso in una determinata forma (ad esempio, scrittura privata o atto notarile). In tal caso, la legge presume che quella forma sia richiesta per la validità del contratto, non solo per la prova. Questo significa che, se il contratto finale viene concluso senza rispettare la forma pattuita, si considera invalido a meno che non si dimostri il contrario.

La presunzione è relativa: le parti possono provare che la forma era intesa solo a fini probatori o di chiarezza. Tuttavia, se non vi è prova contraria, il contratto concluso in modo difforme sarà nullo. È importante distinguere questa ipotesi dalle forme imposte dalla legge (art. 1350), che non possono essere derogate dalle parti.

Quando si applica

  • Due imprese firmano un memorandum d'intesa in cui dichiarano che il contratto definitivo di licenza dovrà essere redatto per iscritto; successivamente concludono l'accordo oralmente. Il contratto orale è presunto invalido.
  • In un contratto preliminare (art. 1351) le parti concordano che l'atto definitivo di compravendita sia stipulato per atto pubblico; se poi firmano una scrittura privata, la validità dell'atto finale è in dubbio.
  • Una società e un fornitore sottoscrivono un accordo quadro che prevede che ogni ordine debba essere confermato per iscritto; un ordine effettuato telefonicamente è presunto inefficace.
  • Un consumatore e un professionista firmano un documento in cui convengono che qualsiasi modifica al contratto debba essere fatta per iscritto; una modifica verbale successiva è presunta non valida.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alle forme richieste dalla legge a pena di nullità (ad esempio, le donazioni o le convenzioni matrimoniali), che sono disciplinate dall'art. 1350 e da altre norme speciali.
  • Non regola il caso in cui le parti non abbiano messo per iscritto l'accordo sulla forma: un semplice accordo verbale sulla forma non è sufficiente per attivare la presunzione.
  • Non stabilisce automaticamente l'invalidità del contratto concluso in forma diversa: si tratta solo di una presunzione che può essere superata con prova contraria (ad esempio, dimostrando che la forma era solo per comodità).
  • Non riguarda la forma degli atti unilaterali, ma solo dei contratti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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