Trasferimento di proprietà di cose generiche - Art. 1378
La proprietà delle cose generiche si trasferisce con l'individuazione, che per le cose da trasportare avviene anche con la consegna al vettore. Art. 1378.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si compra o vende una cosa che non è già specifica (ad esempio 'cento litri di olio' senza indicare quali), la proprietà non passa al momento del contratto. Serve un'operazione chiamata individuazione: le parti devono separare e identificare la quantità o la partita esatta. Il contratto può stabilire come farlo.
Se la merce deve essere trasportata, la consegna al vettore (corriere, spedizioniere) vale di per sé come individuazione. In quel momento la proprietà passa al compratore, anche se la merce non è ancora stata materialmente separata dal resto.
L'individuazione fatta d'accordo tra le parti può avvenire in qualsiasi modo, purché sia chiaro quali beni sono stati destinati al compratore. Senza individuazione, il venditore resta proprietario e il compratore non ha un diritto reale sulla cosa.
Quando si applica
- Un commerciante vende una partita di vino sfuso; la proprietà passa quando il vino viene imbottigliato e contrassegnato per il compratore.
- Un acquirente ordina un lotto di bulloni da un catalogo; la proprietà passa quando il fornitore preleva i bulloni dal magazzino e li imballa per la spedizione.
- Un venditore consegna la merce a un corriere per la spedizione: in quel momento avviene l'individuazione e la proprietà passa al compratore.
- Due parti concordano che l'individuazione avvenga tramite apposizione di sigilli o etichette sulle merci in un magazzino comune.
Cosa questo articolo non dice
- Il trasferimento di cose specifiche (ad esempio un quadro) è regolato dall'art. 1376.
- Il trasferimento di una massa di cose (ad esempio un mucchio di carbone) è regolato dall'art. 1377.
- La risoluzione del contratto per inadempimento non è trattata in questo articolo.
- La garanzia per vizi o la responsabilità per danni non sono qui disciplinate.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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