Art. 1376 Codice Civile

Trasferimento della proprietà col consenso: Art. 1376

In Italia la proprietà e i diritti reali si trasferiscono immediatamente con il solo consenso legittimamente espresso dalle parti, senza attendere la consegna.

Testo ufficiale Art. 1376 Codice Civile — Italia

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce il principio consensualistico: nei contratti aventi ad oggetto cose determinate o diritti reali, il passaggio della proprietà avviene nel momento stesso in cui il consenso viene legittimamente espresso dalle parti.

Non occorre la consegna materiale della cosa né il pagamento del prezzo affinché il diritto si trasferisca. Chi acquista diventa proprietario al momento della conclusione dell'accordo e assume da quel momento i rischi legati al bene.

Quando si applica

  • Acquistare un quadro specifico in una galleria d'arte firmando l'accordo, diventandone proprietari prima ancora di portarlo a casa.
  • Comprare un immobile con la firma del rogito notarile, ottenendo la proprietà prima della consegna materiale delle chiavi.
  • Cedere una quota di comproprietà su un bene determinato mediante accordo tra le parti.

Cosa questo articolo non dice

  • L'acquisto di cose determinate solo nel genere come la stoffa o il carburante, disciplinato dall'articolo 1378.
  • Il trasferimento di cose appartenenti a una massa, regolato dall'articolo 1377.
  • Il conflitto tra più acquirenti dello stesso immobile, risolto dalle norme sulla trascrizione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1376 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile