Art. 1379 Codice Civile

Divieto di alienazione per contratto: Art. 1379

Il divieto contrattuale di alienare vincola solo le parti; è valido se limitato nel tempo e motivato da un interesse apprezzabile.

Testo ufficiale Art. 1379 Codice Civile — Italia

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1379 disciplina il patto con cui le parti di un contratto si impegnano a non alienare un bene. Il divieto ha effetto solo tra chi lo ha stipulato: non impedisce a un terzo di acquistare il bene, né lo obbliga.

Per essere valido, il divieto deve avere una durata ragionevole (convenienti limiti di tempo) e rispondere a un interesse concreto e meritevole di tutela (apprezzabile interesse) di una delle parti. Se mancano questi requisiti, il patto è nullo.

Quando si applica

  • Un venditore di un quadro vieta all'acquirente di rivenderlo per cinque anni, per mantenere l'esclusiva della collezione.
  • Un genitore dona la casa al figlio con la clausola che non la possa alienare finché il genitore è in vita.
  • Due soci di una s.r.l. si accordano per non cedere le proprie quote senza il consenso dell'altro, per un periodo di tre anni.
  • Un artista cede un'opera a un gallerista con il divieto di rivenderla prima della fine della mostra.

Cosa questo articolo non dice

  • Divieti di alienazione imposti dalla legge (es. beni demaniali, sequestri giudiziari).
  • L'opponibilità del divieto a terzi acquirenti in buona fede (il divieto non li vincola).
  • La nullità del contratto di vendita che viola il divieto (il contratto rimane valido tra le parti, ma il divieto può dare luogo a responsabilità).
  • Divieti di alienazione perpetui o senza un interesse apprezzabile (sono nulli per l'art. 1379 stesso).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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