Rapporti fra contraente ceduto e cessionario – Art. 1409
Il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni derivanti dal contratto ceduto, non quelle personali col cedente, salvo riserva espressa.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La cessione del contratto (art. 1406) sostituisce il cedente con il cessionario nei rapporti con il contraente ceduto.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che nascono dal contratto oggetto di cessione, come l'inadempimento o i vizi della prestazione. Non può invece opporre eccezioni basate su altri rapporti con il cedente, a meno che non abbia espressamente riservato tale diritto al momento del consenso alla sostituzione.
La riserva deve essere esplicita e contestuale al consenso.
Quando si applica
- Tizio cede un credito a Caio; il debitore Sempronio oppone a Caio che il contratto prevedeva una dilazione non ancora scaduta.
- Un locatore cede il contratto di locazione a un nuovo proprietario; l'inquilino può opporre al nuovo locatore il vizio dell'impianto elettrico, ma non che il vecchio locatore non gli ha restituito la caparra.
- Un appaltatore cede il contratto d'appalto a un terzo; il committente può opporre al cessionario che i lavori non sono a regola d'arte, ma non che l'appaltatore originario ha eseguito male un altro lavoro.
- In una cessione di contratto di fornitura, il fornitore ceduto può opporre al cessionario che la merce consegnata è difettosa, ma non che il cedente gli deve dei soldi per altra fornitura.
- Se al momento di acconsentire alla sostituzione il contraente ceduto ha dichiarato espressamente di riservarsi tutte le eccezioni personali, potrà opporre anche quelle non derivanti dal contratto.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica quando il contraente ceduto non ha acconsentito alla cessione (in tal caso le eccezioni sono regolate dalle norme generali sulla cessione del credito).
- Non riguarda le eccezioni relative alla validità stessa del contratto ceduto (nullità, annullabilità), disciplinate dagli artt. 1418 e seguenti.
- Non copre i rapporti tra cedente e cessionario, oggetto dell'art. 1410.
- Non disciplina le eccezioni che il contraente ceduto potrebbe opporre al cedente dopo la cessione, regolate dall'art. 1408.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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