Garanzia di validità e adempimento - Art. 1410
Il cedente garantisce la validità del contratto. Se assume la garanzia dell'adempimento, risponde come fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il cedente, chi trasferisce il contratto, deve garantire al cessionario che il contratto è valido. Questa garanzia copre i vizi che renderebbero nullo o annullabile il contratto.
Se il cedente si impegna anche a garantire che la prestazione venga eseguita, assume la posizione di un fideiussore. In tal caso risponde personalmente per le obbligazioni del contraente ceduto, cioè la parte che doveva eseguire la prestazione.
La garanzia di validità è sempre implicita, mentre quella di adempimento deve essere espressamente pattuita. Senza una specifica assunzione, il cedente non risponde dell'inadempimento del contraente ceduto.
Quando si applica
- Tizio cede a Caio un contratto di appalto. Se il contratto è nullo perché il costruttore non aveva licenza, Tizio deve risarcire Caio per la mancata validità.
- Tizio cede un contratto di fornitura e si impegna espressamente a garantire l'adempimento del fornitore. Se il fornitore non consegna, Tizio è tenuto a pagare i danni come fideiussore.
- Una società cede un contratto di leasing a un'altra società. La garanzia di validità copre eventuali difetti del contratto, come la mancanza di forma scritta se richiesta.
- Un professionista cede un contratto di consulenza a un collega, assumendo la garanzia dell'adempimento. Se il cliente non paga, il cedente è responsabile.
Cosa questo articolo non dice
- Non tratta della validità della cessione in sé (disciplinata dagli artt. 1406-1407).
- Non riguarda i rapporti tra cessionario e contraente ceduto (art. 1409).
- Non copre i rapporti tra cedente e contraente ceduto dopo la cessione (art. 1408).
- Non si applica alla cessione di crediti, regolata da articoli fuori da questo elenco.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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