Art. 141 Codice Civile

Art. 141 – Competenza del tribunale per reati precedenti

L'Art. 141 del Codice Civile stabilisce che i reati degli articoli precedenti (es. art. 140) sono di competenza del tribunale.

Testo ufficiale Art. 141 Codice Civile — Italia

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 141 stabilisce che i reati descritti negli articoli che lo precedono, all'interno del Codice Civile, devono essere giudicati dal tribunale ordinario. Non si tratta di una definizione dei reati stessi, ma di una regola sulla competenza giurisdizionale: spetta al tribunale, e non ad altri giudici (come il giudice di pace o un'autorità amministrativa), decidere su quei fatti.

Tra i reati richiamati rientra, ad esempio, l'inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze di cui all'art. 140. L'art. 142 limita l'applicazione di alcune disposizioni precedenti, ma non incide sulla competenza fissata dall'art. 141.

Quando si applica

  • Una donna che contrae matrimonio violando un divieto temporaneo (art. 140) viene denunciata; il processo si svolge davanti al tribunale, non al giudice di pace.
  • Un giudice di pace riceve un'istanza per un reato previsto dall'art. 140; dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti al tribunale in base all'art. 141.
  • Un avvocato contesta la competenza di un'autorità diversa dal tribunale per un fatto che rientra nei reati degli articoli precedenti l'art. 141.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non elenca i singoli reati né li definisce; per il testo dei reati bisogna leggere gli articoli precedenti, come l'art. 140.
  • Non stabilisce pene o sanzioni, ma solo quale giudice è competente.
  • Non si applica a reati previsti da altre parti del Codice Civile o da codici diversi, ma solo a quelli degli articoli immediatamente precedenti l'art. 141.
  • Non indica se il tribunale giudica in composizione monocratica o collegiale: ciò è disciplinato dal codice di procedura penale.

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