Inosservanza divieto temporaneo nuove nozze – Art. 140
Punisce con ammenda da ventimila a ottantamila lire chi viola il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89): donna, ufficiale e altro coniuge.
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 140 del Codice Civile stabilisce una sanzione pecuniaria (ammenda) per chi viola il divieto temporaneo di nuove nozze previsto dall'articolo 89.
La sanzione colpisce tre soggetti: la donna che contrae matrimonio nonostante il divieto, l'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio e l'altro coniuge (cioè la persona che sposa la donna). L'ammenda va da un minimo di ventimila lire a un massimo di ottantamila lire.
Il divieto temporaneo riguarda la donna dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio precedente, per un periodo di trecento giorni (c.d. lutto vedovile). L'articolo 140 non dice nulla sulla validità del matrimonio stesso, ma solo sulla punizione per averlo celebrato nonostante il divieto.
Quando si applica
- Una vedova che si risposa prima che siano trascorsi trecento giorni dalla morte del marito.
- Una divorziata che contrae nuovo matrimonio durante il periodo di divieto.
- L'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio nonostante sia a conoscenza del divieto.
- Il nuovo coniuge che sposa la donna sapendo che è ancora soggetta al divieto temporaneo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola le conseguenze sulla validità del matrimonio (l'eventuale nullità è disciplinata da altre norme, come l'art. 139).
- Non si applica agli uomini (il divieto temporaneo colpisce solo la donna).
- Non stabilisce la durata del divieto (che è fissata dall'art. 89).
- Non prevede sanzioni penali diverse dall'ammenda (ad esempio, reclusione).
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