Art. 1412 Codice Civile

Revoca del beneficio al terzo dopo la morte - Art. 1412

Nel contratto con prestazione al terzo dopo la morte, lo stipulante può revocare il beneficio anche per testamento, salvo rinuncia scritta alla revoca.

Testo ufficiale Art. 1412 Codice Civile — Italia

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione disciplina i contratti in cui una parte (lo stipulante) si accorda con un'altra (il promittente) affinché quest'ultima esegua una prestazione in favore di un soggetto esterno al contratto (il terzo), ma soltanto dopo la morte dello stipulante stesso.

In questi casi la legge concede allo stipulante un potere di revoca particolarmente ampio. Anche se il terzo ha già dichiarato di voler approfittare della prestazione, lo stipulante conserva il diritto di cancellare il beneficio o di cambiare beneficiario, persino inserendo una clausola all'interno del proprio testamento. L'unico modo per rendere irrevocabile l'attribuzione è che lo stipulante vi abbia rinunciato espressamente e per iscritto.

Se il terzo beneficiario muore prima dello stipulante, il diritto alla prestazione si trasmette agli eredi del terzo stesso, a meno che lo stipulante non abbia provveduto a revocare il beneficio oppure non abbia stabilito una diversa destinazione nel contratto.

Quando si applica

  • Un risparmiatore sottoscrive un contratto d'investimento imponendo alla banca di versare il capitale al nipote soltanto alla propria morte, ma successivamente cambia idea e nomina un altro beneficiario nel testamento.
  • Una persona stipula un contratto di rendita a favore di un amico con decorrenza dalla propria morte, rinunciando per iscritto al potere di revocare la designazione.
  • Il beneficiario di una prestazione da eseguirsi post-mortem muore prima dello stipulante e si deve determinare chi abbia diritto a ricevere la prestazione alla morte di quest'ultimo.
  • Lo stipulante decide di revocare il beneficio assegnato al terzo dopo che quest'ultimo aveva già accettato formalmente la designazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La revoca ordinaria di un contratto a favore di terzo con prestazione eseguibile durante la vita dello stipulante, disciplinata dall'articolo 1411.
  • Le eccezioni che il promittente può opporre al terzo per rifiutare l'adempimento, regolate dall'articolo 1413.
  • Le controversie relative all'impugnazione del testamento o alla lesione della quota di legittima degli eredi dello stipulante.

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