Eccezioni del promittente verso il terzo - Art. 1413
Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni basate sul contratto a suo favore, non quelle derivanti da altri rapporti con lo stipulante.
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nel contratto a favore di terzi, due parti stabiliscono che una di esse (il promittente) esegua una prestazione a beneficio di un soggetto estraneo all'accordo (il terzo), su richiesta dell'altra parte (lo stipulante).
Questo articolo stabilisce quali contestazioni o difese, chiamate eccezioni, il promittente può far valere per rifiutare la prestazione al terzo. Il promittente può opporre al terzo soltanto le eccezioni che derivano dal contratto stesso da cui nasce il diritto del terzo, come la nullità dell'accordo, la presenza di condizioni non avverate o l'inadempimento dello stipulante.
Il promittente non può invece rifiutarsi di eseguire la prestazione adducendo motivi legati ad altri rapporti fiscali, personali o commerciali che ha in corso con lo stipulante, poiché tali vicende restano estranee al diritto acquisito dal terzo.
Quando si applica
- Un'impresa si impegna con il proprietario di un immobile a ristrutturare l'appartamento del figlio di quest'ultimo, ma rifiuta i lavori perché quel contratto di ristrutturazione risulta nullo.
- Un compratore assume l'obbligo verso il venditore di versare una somma a un creditore di quest'ultimo, ma sospende il pagamento perché la vendita stessa viene risolta per inadempimento.
- Un'assicurazione deve pagare un indennizzo al beneficiario designato, ma si oppone dimostrando che la polizza non è mai entrata in vigore per mancato versamento del premio concordato.
Cosa questo articolo non dice
- Il rifiuto di adempiere verso il terzo per compensare un debito personale che lo stipulante ha verso il promittente in base a un altro accordo separato.
- Le regole sulla revoca della destinazione del beneficio prima che il terzo dichiari di volerne profittare, disciplinate dall'Art. 1411.
- Le eccezioni relative a prestazioni da eseguire dopo la morte dello stipulante, previste dall'Art. 1412.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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