Art. 1415 Codice Civile

Effetti della simulazione verso i terzi - Art. 1415

Art. 1415 c.c.: simulazione non opponibile ai terzi acquirenti in buona fede dal titolare apparente, salva trascrizione domanda. I terzi possono farla valere.

Testo ufficiale Art. 1415 Codice Civile — Italia

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La simulazione è un accordo tra le parti per creare un'apparenza contrattuale diversa dalla realtà (ad esempio, una vendita fittizia per nascondere una donazione). Questo articolo regola i rapporti con i terzi estranei all'accordo simulato.

Il principio è che chi acquista in buona fede dal titolare apparente (cioè da chi sembra essere il proprietario in base alla simulazione) è protetto: le parti della simulazione non possono opporgli la realtà nascosta. L'unica eccezione è se la domanda giudiziale di accertamento della simulazione è stata trascritta nei pubblici registi prima dell'acquisto del terzo.

Dall'altro lato, i terzi che subiscono un pregiudizio dalla simulazione (ad esempio, un acquirente che si trova di fronte a un precedente contratto simulato) possono far valere la simulazione contro le parti per tutelare i propri diritti.

Quando si applica

  • Tizio vende simulatamente un appartamento a Caio per nasconderlo ai creditori. Caio lo rivende a Sempronio, che ignora la simulazione. Art. 1415 impedisce a Tizio di opporre la simulazione a Sempronio.
  • Una società cede simulatamente un credito a un socio. Il debitore paga al socio apparente in buona fede. La società non può pretendere il pagamento opponendo la simulazione.
  • Un genitore simula una donazione a un figlio per aggirare la legittima. Il figlio vende il bene a un terzo. L'altro erede non può opporre la simulazione al terzo acquirente in buona fede.
  • Un creditore del simulato alienante (ad esempio, il creditore di Tizio che ha simulato una vendita) non può opporre la simulazione a un terzo che ha acquistato dal simulato acquirente in buona fede.

Cosa questo articolo non dice

  • Effetti della simulazione tra le parti contraenti (disciplinati dall'art. 1414).
  • Rapporti con i creditori delle parti, come la possibilità per i creditori di impugnare la simulazione (art. 1416).
  • Prova della simulazione, che richiede spesso elementi scritti o presunzioni (art. 1417).

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