Art. 1417 Codice Civile

Prova della simulazione contrattuale - Art. 1417

I creditori e i terzi possono provare la simulazione per testimoni senza limiti. Le parti del contratto possono usarla solo per far valere l'illiceità.

Testo ufficiale Art. 1417 Codice Civile — Italia

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La simulazione si verifica quando due soggetti stipulano un contratto apparente, ma d'accordo tra loro non ne vogliono gli effetti oppure desiderano un contratto diverso. Quando un contratto viene simulato, la legge stabilisce regole diverse per dimostrare tale finzione a seconda di chi agisce in giudizio.

Per i creditori e per i terzi estranei all'accordo, la prova per testimoni della simulazione è sempre ammissibile senza alcun limite. Questa tutela permette a chi subisce il danno della simulazione di dimostrare l'accordo nascosto anche se non ne possiede una prova scritta.

Per le parti che hanno stipulato il contratto simulato, invece, la prova per testimoni è fortemente limitata. I contraenti possono far ricorso ai testimoni solo ed esclusivamente quando l'azione sia diretta a far valere l'illiceità del contratto nascosto.

Quando si applica

  • Un creditore dimostra con testimoni che la vendita dell'unica casa del debitore a un parente è una finzione
  • Un erede contesta una finta vendita fatta dal defunto per mascherare una donazione che lede la sua quota di legittima
  • Una parte contrattuale chiede di provare a mezzo testimoni che la compravendita simulata copriva un patto d'usura illecito

Cosa questo articolo non dice

  • La prova dell'adempimento di un contratto valido e non simulato
  • La protezione dei terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente in buona fede
  • Le cause generali di nullità del contratto diverse dalla simulazione

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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