Effetti della simulazione tra le parti - Art. 1414
Art. 1414 c.c.: il contratto simulato è inefficace; se le parti hanno voluto un contratto diverso, vale quello dissimulato se ha i requisiti.
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La simulazione contrattuale si verifica quando due parti si accordano per creare un contratto apparente (simulato) che non corrisponde alla loro reale volontà, oppure per nascondere un diverso accordo (dissimulato). L'articolo 1414 stabilisce che il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti che lo hanno stipulato: è come se non fosse mai stato concluso.
Se invece le parti hanno voluto un contratto diverso da quello apparente, il contratto dissimulato può produrre effetti, ma solo se possiede tutti i requisiti di sostanza (causa lecita, oggetto possibile) e di forma (scrittura privata, atto pubblico, ecc.) richiesti per quel tipo di negozio.
La stessa regola si applica agli atti unilaterali – come una procura o una rinuncia – quando sono simulati d'accordo tra chi li emette e il destinatario.
Quando si applica
- Due coniugi stipulano una compravendita fittizia di un immobile per nascondere una donazione; tra loro la vendita è inefficace, ma la donazione dissimulata può valere se fatta per atto pubblico.
- Un imprenditore finge di vendere il suo macchinario a un amico per sottrarlo ai creditori; in realtà non vi è scambio di denaro. Il contratto simulato non ha effetto tra le parti.
- Un genitore e un figlio firmano un contratto di lavoro autonomo, ma in realtà il figlio lavora come dipendente. Il contratto apparente è inefficace; il rapporto di lavoro subordinato dissimulato può essere riconosciuto se ha i requisiti.
- Due società stipulano un contratto di affitto simulato per giustificare uscite di cassa; in realtà è un finanziamento. L'affitto non produce effetti tra loro.
- Una persona emette una procura simulata per un familiare, ma l'accordo è solo apparente; la procura non vale, e l'atto dissimulato (ad esempio una delega diversa) può valere se ha i requisiti.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola gli effetti della simulazione verso i terzi (art. 1415).
- Non dice come si prova la simulazione (art. 1417).
- Non si occupa dei rapporti con i creditori (art. 1416).
- Non si applica alla simulazione unilaterale non concordata (dichiarazione unilaterale senza accordo con il destinatario).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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