Art. 1420 Codice Civile

Nullita' nel contratto plurilaterale: Art. 1420

Nei contratti plurilaterali con scopo comune, la nullità del vincolo di una parte non invalida il contratto a meno che la sua partecipazione sia essenziale.

Testo ufficiale Art. 1420 Codice Civile — Italia

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1420 regola i contratti con più di due parti (contratti plurilaterali) in cui tutte le prestazioni sono finalizzate a uno scopo comune. In questi contratti, se il vincolo di una sola parte è nullo, il contratto non viene automaticamente annullato; la nullità si estende all'intero contratto solo se la partecipazione di quella parte è essenziale per lo scopo comune, secondo le circostanze.

La valutazione dell'essenzialità è concreta: si considera se lo scopo comune può essere raggiunto anche senza quella parte. Ad esempio, in una società di tre soci, la nullità del vincolo di un socio non invalida la società se gli altri due possono proseguire; in una società di due soci, la nullità di uno rende probabilmente il contratto nullo. La norma non si applica ai contratti bilaterali né ai contratti plurilaterali senza scopo comune.

Quando si applica

  • In un contratto di società tra quattro persone, la nullità per incapacità di uno dei soci non rende nulla la società se gli altri tre possono continuare l'attività.
  • In un contratto di consorzio tra cinque imprese, la nullità del vincolo di una impresa per vizio di forma non invalida il consorzio se la sua partecipazione non era essenziale.
  • In un contratto di associazione in partecipazione tra tre associanti e un associato, la nullità del vincolo di un associante per dolo non invalida il contratto verso gli altri.
  • In un contratto di joint venture tra due società, la nullità del vincolo di una società rende l'intero contratto nullo perché la sua partecipazione è essenziale.

Cosa questo articolo non dice

  • Contratti bilaterali (con solo due parti) non sono regolati dall'art. 1420; per essi vale la disciplina generale della nullità (art. 1418 e seguenti).
  • Contratti plurilaterali senza scopo comune, come un contratto di scambio con più parti (es. più venditori e un compratore con prestazioni indipendenti), non rientrano nell'ambito di applicazione.
  • La nullità dell'intero contratto per cause diverse dalla nullità del vincolo di una sola parte (es. illiceità della causa, mancanza di requisiti essenziali) è regolata dall'art. 1418.

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