Art. 1418 Codice Civile

Cause di nullità del contratto - Art. 1418

Art.1418: nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, mancanza requisiti art.1325, causa o motivi illeciti (art.1345), oggetto viziato (art.1346).

Testo ufficiale Art. 1418 Codice Civile — Italia

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto è nullo, cioè privo di effetti, quando viola norme imperative (leggi inderogabili), a meno che la legge non disponga diversamente.

Altre cause di nullità sono: la mancanza di uno dei requisiti dell'art. 1325 (accordo, causa, oggetto, forma); l'illiceità della causa o dei motivi (art. 1345); e la mancanza dei requisiti dell'oggetto (art. 1346). Inoltre, il contratto è nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Quando si applica

  • Un contratto di locazione residenziale con canone superiore ai limiti imposti da norme imperative regionali.
  • Un contratto di vendita di un bene illegale, come droga o armi senza licenza (causa illecita).
  • Un contratto di assicurazione su un evento impossibile, come la pioggia di meteoriti in un giorno specifico (oggetto impossibile).
  • Un contratto di donazione di un immobile redatto in forma scritta privata senza atto pubblico (mancanza della forma richiesta dall'art. 1325).
  • Un contratto di appalto stipulato per realizzare un'opera vietata dalla legge, ad esempio una costruzione abusiva (motivo illecito determinante ex art. 1345).

Cosa questo articolo non dice

  • La nullità per vizi del consenso (errore, dolo, violenza) è regolata dagli artt. 1427-1429, non dall'art. 1418.
  • La nullità per incapacità delle parti (minori, interdetti) è disciplinata dall'art. 1425 e seguenti.
  • La convalida del contratto nullo non è possibile, ma spesso si crede che si possa sanare; l'inammissibilità è all'art. 1423.
  • La nullità parziale del contratto è trattata separatamente all'art. 1419.

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