Conversione del contratto nullo - Art. 1424
L'art. 1424 c.c. converte un contratto nullo in un valido se ne ha i requisiti di sostanza e forma e le parti lo avrebbero voluto sapendo la nullità.
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se un contratto è nullo, può comunque produrre gli effetti di un contratto diverso, purché ne abbia i requisiti sostanziali e di forma. La conversione opera solo se, considerando lo scopo delle parti, si può ritenere che avrebbero voluto quel contratto diverso se avessero saputo della nullità del primo.
Questa regola è un'eccezione al principio generale che il contratto nullo non produce effetti. Richiede che il contratto nullo contenga tutti gli elementi essenziali del contratto in cui si converte, sia nella sostanza che nella forma. Non è necessario che le parti abbiano espressamente previsto la conversione; basta che la loro volontà ipotetica sia ricostruibile.
Quando si applica
- Un contratto di compravendita nullo per difetto di forma scritta, ma che contiene gli elementi di una donazione valida, può essere convertito in donazione.
- Un contratto di locazione nullo per vizio di forma, ma che può essere convertito in un comodato se ne ha i requisiti.
- Un contratto di mutuo nullo per mancanza di forma, ma che può essere convertito in un contratto di deposito irregolare.
- Un contratto di associazione nullo, ma convertibile in un contratto di società di fatto se ne sussistono gli elementi.
- Un contratto di lavoro nullo per difetto di causa, ma che può essere convertito in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Cosa questo articolo non dice
- La convalida del contratto nullo, che è vietata dall'art. 1423 e non va confusa con la conversione.
- La nullità parziale del contratto, disciplinata dall'art. 1419.
- La simulazione del contratto, regolata dagli artt. 1414-1417.
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