Art. 143-bis Codice Civile

Aggiunta del cognome del marito al proprio - Art. 143-bis

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante la vedovanza fino a nuove nozze. Art. 143-bis Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 143-bis Codice Civile — Italia

Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che la moglie, dopo il matrimonio, aggiunge al proprio cognome quello del marito. Durante la vedovanza, la donna conserva il cognome del marito finché non si risposi. Se si risposa, perde il diritto di usare quel cognome.

Quando si applica

  • Una sposa che decide di aggiungere al proprio cognome quello del marito.
  • Una vedova che continua a farsi chiamare con il cognome del defunto marito.
  • Una vedova che si risposa e deve smettere di usare il cognome del primo marito.
  • Una donna che, dopo la morte del marito, mantiene il cognome di lui nei documenti ufficiali.

Cosa questo articolo non dice

  • Il cognome dei figli nati dal matrimonio (regolato da altre norme).
  • Il diritto del marito di aggiungere il cognome della moglie (non previsto da questo articolo).
  • La possibilità di non aggiungere il cognome del marito (la norma prescrive l'aggiunta, ma non disciplina eccezioni).
  • Il cognome dopo il divorzio (la norma parla solo di vedovanza, non di scioglimento del matrimonio).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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