Art. 143 Codice Civile

Diritti e doveri reciproci dei coniugi - Art. 143

Art. 143: parità di diritti e doveri tra coniugi, obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.

Testo ufficiale Art. 143 Codice Civile — Italia

Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 143 stabilisce che dal matrimonio nascono diritti e doveri uguali per entrambi i coniugi. Non c'è più una gerarchia tra marito e moglie: entrambi hanno gli stessi obblighi reciproci.

I doveri sono quattro: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. La fedeltà implica l'esclusività del rapporto. L'assistenza morale e materiale riguarda il sostegno emotivo e il supporto economico. La collaborazione significa contribuire alle decisioni e alla gestione familiare. La coabitazione è l'obbligo di vivere insieme.

Inoltre, entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorative, incluso il lavoro casalingo. Non esiste un importo fisso: dipende dalle risorse di ciascuno.

Quando si applica

  • Un coniuge si rifiuta di trasferirsi nella casa coniugale, violando l'obbligo di coabitazione.
  • La moglie chiede al marito di contribuire alle spese per l'istruzione dei figli, richiamando l'obbligo di contribuzione.
  • Marito e moglie decidono insieme l'acquisto di una casa, esercitando la collaborazione.
  • Un coniuge tradisce l'altro, violando l'obbligo di fedeltà.
  • Durante una malattia, il coniuge sano presta assistenza materiale e morale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce conseguenze legali per l'infedeltà (come il risarcimento danni).
  • Non determina l'ammontare preciso del contributo economico.
  • Non regola la separazione o il divorzio (quelli sono in altri articoli).
  • Non definisce la violenza domestica (rientra nel diritto penale).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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