Diritti e doveri reciproci dei coniugi - Art. 143
Art. 143: parità di diritti e doveri tra coniugi, obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 143 stabilisce che dal matrimonio nascono diritti e doveri uguali per entrambi i coniugi. Non c'è più una gerarchia tra marito e moglie: entrambi hanno gli stessi obblighi reciproci.
I doveri sono quattro: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. La fedeltà implica l'esclusività del rapporto. L'assistenza morale e materiale riguarda il sostegno emotivo e il supporto economico. La collaborazione significa contribuire alle decisioni e alla gestione familiare. La coabitazione è l'obbligo di vivere insieme.
Inoltre, entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorative, incluso il lavoro casalingo. Non esiste un importo fisso: dipende dalle risorse di ciascuno.
Quando si applica
- Un coniuge si rifiuta di trasferirsi nella casa coniugale, violando l'obbligo di coabitazione.
- La moglie chiede al marito di contribuire alle spese per l'istruzione dei figli, richiamando l'obbligo di contribuzione.
- Marito e moglie decidono insieme l'acquisto di una casa, esercitando la collaborazione.
- Un coniuge tradisce l'altro, violando l'obbligo di fedeltà.
- Durante una malattia, il coniuge sano presta assistenza materiale e morale.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce conseguenze legali per l'infedeltà (come il risarcimento danni).
- Non determina l'ammontare preciso del contributo economico.
- Non regola la separazione o il divorzio (quelli sono in altri articoli).
- Non definisce la violenza domestica (rientra nel diritto penale).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 143 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.