Art. 1432 Codice Civile

Bloccare l'annullamento con la rettifica Art. 1432

L'offerta di eseguire il contratto secondo le intenzioni originali della parte in errore ne impedisce l'annullamento, se fatta prima di un danno.

Testo ufficiale Art. 1432 Codice Civile — Italia

La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una parte si accorge di essere caduta in errore al momento di stipulare un contratto e ne chiede l'annullamento, l'altra parte ha la possibilita' di salvare l'accordo. Per farlo, puo' offrire di eseguire il contratto esattamente come l'altra parte lo aveva inteso ed espresso nella propria volonta'.

Questa offerta di rettifica blocca il potere di chiedere la cancellazione del contratto, ma deve intervenire tempestivamente. La proposta dell'altra parte deve giungere prima che chi ha commesso l'errore subisca un pregiudizio concreto o un danno derivante dal ritardo o dall'esecuzione errata.

Il meccanismo della rettifica prevale sulla domanda di annullamento perche' tutela l'interesse di entrambe le parti alla conservazione dell'accordo, eliminando del tutto il divario tra quanto pattuito e quanto effettivamente voluto.

Quando si applica

  • Un acquirente ordina un modello di macchinario scambiando il codice del prodotto, e il venditore offre subito di consegnare il modello desiderato allo stesso prezzo.
  • Un inquilino firma un contratto di locazione credendo sia incluso il garage, e il locatore offre tempestivamente di aggiungere la pertinenza all'accordo.
  • Un committente indica per errore una metratura sbagliata nella scheda d'ordine e il fornitore accetta di adeguare la fornitura a quanto realmente richiesto.

Cosa questo articolo non dice

  • Il caso in cui l'errore sia stato provocato da inganni o raggiri dell'altra parte, disciplinato dalle norme sul dolo.
  • La correzione di meri errori materiali di calcolo che non incidono sul consenso, regolata dalle disposizioni sull'errore di calcolo.
  • Le situazioni in cui la rettifica viene proposta dopo che la parte in errore ha gia' subito un pregiudizio o un danno economico.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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