Art. 1433 Codice Civile

Errore nella dichiarazione o trasmissione – Art. 1433

L'articolo 1433 del codice civile estende le regole sull'errore ai casi in cui l'errore è nella dichiarazione o nella sua trasmissione.

Testo ufficiale Art. 1433 Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1433 del codice civile stabilisce che le norme sull'errore (articoli precedenti) si applicano anche quando l'errore riguarda la dichiarazione stessa, come una svista nella scrittura, oppure quando la dichiarazione viene trasmessa in modo sbagliato da un incaricato (persona o ufficio).

In pratica, se chi fa una proposta sbaglia a scrivere il prezzo o un termine, o se il messaggero riferisce male le condizioni, si applicano gli stessi criteri di essenzialità e riconoscibilità dell'errore previsti per gli errori di fatto.

L'articolo non introduce una nuova disciplina, ma estende quella già esistente a queste due ipotesi particolari.

Quando si applica

  • Una persona firma un contratto ma per distrazione indica un prezzo inferiore a quello concordato.
  • Un corriere consegna una lettera d'offerta con un importo diverso rispetto al testo originale.
  • Un intermediario telefonico riferisce male le condizioni di un contratto al potenziale acquirente.
  • Un sistema informatico di aste online trasmette un'offerta con un errore di digitazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre l'errore che riguarda i motivi personali che hanno spinto a contrarre (errore sui motivi).
  • Non copre l'errore di calcolo, che ha una disciplina specifica.
  • Non copre l'errore che l'altra parte avrebbe potuto riconoscere con normale diligenza (errore riconoscibile).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1433 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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