Separazione giudiziale: cause e addebito - Art. 151
Art. 151 c.c.: separazione giudiziale per intollerabilità o danno alla prole. Il giudice può dichiarare l'addebito. Il secondo comma è incostituzionale.
Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio . --------------- AGGIORNAMENTO (12a) La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 151, secondo comma, del Codice civile .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 151 del codice civile disciplina la separazione giudiziale. Essa può essere richiesta quando si verificano fatti – anche indipendenti dalla volontà dei coniugi – che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione dei figli.
Il giudice, nel pronunciare la separazione, può dichiarare a quale coniuge sia addebitabile la separazione, valutando i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo con sentenza n. 127 del 1968.
Quando si applica
- Un coniuge che subisce violenze domestiche o maltrattamenti e chiede la separazione per intollerabilità della convivenza.
- Un coniuge che abbandona la casa familiare senza giustificato motivo, rendendo la convivenza impossibile.
- Comportamenti di un genitore che compromettono gravemente l'educazione dei figli, come l'abuso di alcol o l'assenza di cura.
- Adulterio che provoca un grave pregiudizio alla prole, come la nascita di un figlio da un'altra relazione.
- La richiesta di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali, come il mancato mantenimento o l'infedeltà.
Cosa questo articolo non dice
- La separazione consensuale, che non richiede un giudizio di addebito ed è regolata da altre norme.
- La domanda di divorzio, che segue procedure e presupposti diversi dalla separazione giudiziale.
- L'affidamento dei figli minori, disciplinato da altre disposizioni del codice civile.
- La separazione di fatto, che non è prevista da questo articolo ma ha rilevanza in altre norme.
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