Art. 151 Codice Civile

Separazione giudiziale: cause e addebito - Art. 151

Art. 151 c.c.: separazione giudiziale per intollerabilità o danno alla prole. Il giudice può dichiarare l'addebito. Il secondo comma è incostituzionale.

Testo ufficiale Art. 151 Codice Civile — Italia

Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio . --------------- AGGIORNAMENTO (12a) La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 151, secondo comma, del Codice civile .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 151 del codice civile disciplina la separazione giudiziale. Essa può essere richiesta quando si verificano fatti – anche indipendenti dalla volontà dei coniugi – che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione dei figli.

Il giudice, nel pronunciare la separazione, può dichiarare a quale coniuge sia addebitabile la separazione, valutando i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo con sentenza n. 127 del 1968.

Quando si applica

  • Un coniuge che subisce violenze domestiche o maltrattamenti e chiede la separazione per intollerabilità della convivenza.
  • Un coniuge che abbandona la casa familiare senza giustificato motivo, rendendo la convivenza impossibile.
  • Comportamenti di un genitore che compromettono gravemente l'educazione dei figli, come l'abuso di alcol o l'assenza di cura.
  • Adulterio che provoca un grave pregiudizio alla prole, come la nascita di un figlio da un'altra relazione.
  • La richiesta di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali, come il mancato mantenimento o l'infedeltà.

Cosa questo articolo non dice

  • La separazione consensuale, che non richiede un giudizio di addebito ed è regolata da altre norme.
  • La domanda di divorzio, che segue procedure e presupposti diversi dalla separazione giudiziale.
  • L'affidamento dei figli minori, disciplinato da altre disposizioni del codice civile.
  • La separazione di fatto, che non è prevista da questo articolo ma ha rilevanza in altre norme.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 151 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile